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Somministrazione di lavoro

La somministrazione di lavoro è un istituto del diritto del lavoro italiano introdotto in Italia dal d.lgs 10 settembre 2003, n. 276, sulla base della legge 14 febbraio 2003 n. 30 (legge Biagi).

L’istituto sostituì il rapporto di lavoro interinale precedentemente presente nel diritto del lavoro, ed istituito dalla legge n. 196/1997, il cosiddetto pacchetto Treu, e si presenta come una fattispecie di rapporto di lavoro.

 

CARATTERISTICHE GENERALI

Gli artt. da 20 a 28 del d.lgs 276 2003 regolamentano la materia. La norma ha abolito il lavoro interinale, e prevede il coinvolgimento di tre soggetti:

  • il lavoratore
  • l’utilizzatore, un’azienda pubblica o privata che necessita di tale figura professionale;
  • il somministratore, un’agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che stipula un contratto con un lavoratore;

Tra questi tre soggetti vengono stipulati due diversi contratti: il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore e utilizzatore, e il contratto di lavoro concluso tra somministratore e lavoratore.

In ogni caso il rapporto lavorativo instaurato è tra il lavoratore e l’Agenzia per il lavoro, che per legge dovrà retribuire il lavoratore in maniera adeguata alla tipologia di contratto dell’azienda utilizzatrice.

FUNZIONAMENTO

Il lavoratore è legato da un rapporto lavorativo con un somministratore, un soggetto autorizzato secondo precise regole previste dalla legge, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e definita Agenzia per il lavoro, registrata in un apposito albo ( https://servizi.anpal.gov.it/Operatori/Pagine/Albo-Informatico.aspx ).

Il prestatore di lavoro, pertanto, viene richiesto, e dunque utilizzato, da un terzo soggetto detto utilizzatore, il quale, nel periodo del contratto, ne assume la direzione ed il controllo, ricevendo la prestazione nel suo diretto interesse;  la posizione dei lavoratori somministrati è quindi assimilabile a quella dei lavoratori assunti “direttamente” dall’utilizzatore, compresa la possibilità di applicarli allo svolgimento di un contratto di appalto o di procedere a distacco presso altre aziende.

L’utilizzatore non assume tuttavia il potere disciplinare che rimane riservato al somministratore, salvo tuttavia l’onere per il primo di comunicare a questi gli elementi che possano costituire oggetto di contestazione disciplinare.

Al lavoratore vengono garantite condizioni di base di lavoro e di occupazione complessivamente non inferiori a quella dei lavoratori pari mansione dipendenti dal soggetto utilizzatore. Inoltre, somministratore ed utilizzatore sono legati da una obbligati in solido per la corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali.

Iscrizione all’Albo Informatico Agenzie per il Lavoro, Sez. 1 – Prot. 0000140 del 27/10/2020

P.I.05673560651

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