La somministrazione di lavoro è un istituto del diritto del lavoro italiano introdotto in Italia dal d.lgs 10 settembre 2003, n. 276, sulla base della legge 14 febbraio 2003 n. 30 (legge Biagi).
L’istituto sostituì il rapporto di lavoro interinale precedentemente presente nel diritto del lavoro, ed istituito dalla legge n. 196/1997, il cosiddetto pacchetto Treu, e si presenta come una fattispecie di rapporto di lavoro.
CARATTERISTICHE GENERALI
Gli artt. da 20 a 28 del d.lgs 276 2003 regolamentano la materia. La norma ha abolito il lavoro interinale, e prevede il coinvolgimento di tre soggetti:
- il lavoratore
- l’utilizzatore, un’azienda pubblica o privata che necessita di tale figura professionale;
- il somministratore, un’agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che stipula un contratto con un lavoratore;
Tra questi tre soggetti vengono stipulati due diversi contratti: il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore e utilizzatore, e il contratto di lavoro concluso tra somministratore e lavoratore.
In ogni caso il rapporto lavorativo instaurato è tra il lavoratore e l’Agenzia per il lavoro, che per legge dovrà retribuire il lavoratore in maniera adeguata alla tipologia di contratto dell’azienda utilizzatrice.